Che differenza c’è tra locazione turistica e casa vacanze?

La differenza tra locazione turistica e casa vacanze è importante, soprattutto in Italia, perché cambiano obblighi, adempimenti e cosa puoi (o non puoi) offrire agli ospiti.
Ecco una spiegazione chiara e aggiornata.

✅ 1. LOCAZIONE TURISTICA
La locazione turistica è un semplice affitto di un immobile per finalità turistiche, senza servizi tipici delle strutture ricettive.

Caractéristiques principales
Non è un’attività imprenditoriale (a meno che tu non gestisca molti immobili con continuità professionale).
Puoi affittare una o più unità.
Non puoi offrire servizi alla persona:

NO colazione
NO pulizie durante il soggiorno
NO cambio biancheria durante il soggiorno
NO reception o assistenza continua
Puoi fornire: pulizia iniziale, biancheria all’arrivo, utenze incluse e check-in/check-out.
Adempimenti
Dipendono dalla Regione, ma generalmente servono:

Contratto di locazione breve (anche digitale).
Comunicazione ospiti al Portale Alloggiati della Questura.
Pagamento tassa di soggiorno se prevista dal Comune.
Codice CIS / CIR / CAV solo in alcune regioni (es. Puglia: CIS obbligatorio anche per locazioni).

✅ 2. CASA VACANZE (CAV)
La Casa Vacanze è una vera e propria struttura ricettiva extralberghiera.

Caratteristiche
Può essere gestita in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, secondo la Regione.
Permette di offrire servizi:

pulizie periodiche
cambio biancheria anche durante il soggiorno
supporto e assistenza all’ospite
È più simile a un “mini-hotel” o a un “servizio professionale”.
Adempimenti principali
SCIA al SUAP del Comune (inizio attività ricettiva).
CIR / CIS obbligatorio (codice identificativo della struttura).
Registri e comunicazioni turistiche (arrivi e presenze alla Regione).
Portale Alloggiati della Questura.
Tassa di soggiorno.
Eventuali requisiti strutturali (metrature, dotazioni minime, sicurezza).

🔍 In sintesi

Caratteristica Locazione Turistica Casa Vacanze (CAV)
È attività ricettiva? ❌ No ✅ Sì
Posso offrire servizi extra? ❌ No ✅ Sì
SCIA al Comune? ❌ No ✅ Sì
Codice identificativo (CIS/CIR)? Dipende dalla Regione (in Puglia: sì) Sempre sì
Obbligo Alloggiati Web? ✔️ Sì ✔️ Sì
Tassa di soggiorno? ✔️ Sì ✔️ Sì
Flessibilità Alta Media
Professionalità percepita Media Alta

🧭 Quale conviene scegliere?
Dipende dai tuoi obiettivi:

💡 Scegli LOCATORE TURISTICO se:
Vuoi gestire in modo semplice e senza troppi adempimenti.
Non vuoi (o non puoi) offrire servizi alla persona.
L’immobile è usato anche da te o dalla tua famiglia.

💡 Scegli CASA VACANZE se:
Vuoi fare attività più professionale.
Vuoi offrire servizi (pulizie aggiuntive, cambio biancheria, assistenza).
Hai più appartamenti e vuoi un’immagine più organizzata.

In sintesi 

Differenza tra locazione turistica e casa vacanze: cosa cambia davvero?
La differenza tra locazione turistica e casa vacanze è fondamentale per chi affitta un alloggio o sceglie dove soggiornare. La locazione turistica è un semplice affitto a breve termine senza servizi aggiuntivi: il proprietario mette a disposizione l’alloggio arredato, ma non può offrire colazione, pulizie durante il soggiorno o assistenza continuativa.

La casa vacanze, invece, è una vera e propria struttura ricettiva extralberghiera, che richiede SCIA, codice identificativo e consente di fornire servizi come cambio biancheria, pulizie periodiche e supporto agli ospiti. In sintesi, la locazione turistica è più flessibile e adatta a chi cerca autonomia, mentre la casa vacanze garantisce un’esperienza più simile a un hotel, ideale per chi desidera comfort e servizi aggiuntivi.

Quali obblighi specifici valgono in Puglia (Monopoli/Capitolo) dove la normativa è particolare.

ecco come si applicano gli obblighi specifici nella Monopoli / Capitolo (Puglia) per chi affitta un immobile come locazione turistica o casa vacanze, in base alla normativa regionale aggiornata della Regione Puglia.

✅ Quadro generale per la Puglia

In Puglia è stato istituito un Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, che include anche gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche: per affittare legalmente serve registrarsi.
Ogni unità deve avere un codice identificativo di struttura (CIS). Il codice va indicato in tutte le comunicazioni promozionali, annunci, pubblicità, sul web o su carta.
Dal 2024–2025 la normativa – con l’istituzione della banca dati nazionale BDSR – prevede che molte strutture passino dal CIS (regionale) al nuovo CIN (Codice Identificativo Nazionale), ottenibile via procedimento telematico.

🆕 Novità normative 2025 (legge regionale 15/2025) — cosa cambia per chi affitta a Monopoli/Capitolo
A partire da ottobre 2025 (entrata in vigore con la modifica della L.R. 49/2017 tramite L.R. 15/2025):

Anche per le locazioni turistiche — non solo per le case vacanze — è cambiato l’adempimento: se l’attività è imprenditoriale, serve la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); se è non imprenditoriale (es. privato che affitta poche volte), serve la CIA (Comunicazione di Inizio Attività).
Chiunque gestisca una locazione turistica o casa vacanze deve registrare l’alloggio tramite la piattaforma digitale regionale DMS Puglia, indicando l’immobile da pubblicizzare come struttura ricettiva non alberghiera.
È obbligatoria una polizza di responsabilità civile verso gli ospiti, per coprire eventuali danni o rischi legati all’attività ricettiva. ANBBA+1
Le strutture già attive al momento del cambio normativo devono regolarizzarsi entro 365 giorni: cioè entro la scadenza fissata dalla Regione (termine che varia in base all’anno di attivazione).

🏠 Specifiche per “case vacanza” non imprenditoriali a Monopoli/Capitolo
Se si tratta di una casa vacanze gestita come attività occasionale/non imprenditoriale (privato che affitta senza fare “impresa”):

La normativa 2023 consente ai privati di avere fino a 3 immobili come case vacanza. Oltre questo limite, diventerebbe un’attività imprenditoriale.
Anche in questo caso, è necessario essere presenti nel Registro regionale e avere il codice identificativo (CIS o ora CIN).
Occorre inviare la modulistica del Comune (nel caso di Monopoli: modulo “Casa Vacanze – Non imprenditoriale”) per comunicare i dati della struttura e ottenere il riconoscimento.

⚠️ Rischi e sanzioni in caso di inadempienza
Chi pubblicizza una struttura senza CIS/CIN o con codice errato rischia sanzioni pecuniarie da 500 a 3.000 euro per ogni annuncio/promozione pubblicata.
Chi non presenta entro i termini la SCIA o CIA o non si registra sul DMS rischia di vedersi sospesa l’attività — o di incorrere in altre sanzioni previste per attività irregolari.

📝 In pratica: cosa devi fare se affitti a Monopoli/Capitolo

Entro breve** registrare l’alloggio su DMS Puglia** e richiedere il codice identificativo (CIS o CIN).
Se l’attività è continuativa o coinvolge più immobili → presentare SCIA al SUAP; se occasionale con pochi immobili → CIA.
Sottoscrivere una polizza di responsabilità civile.
Assicurarsi che ogni annuncio/promozione includa il codice identificativo.
Se hai più di 3 immobili destinati a case vacanze, valuta la forma imprenditoriale perché oltre soglia la normativa cambia.

Sintesi:

Obblighi per Locazioni Turistiche e Case Vacanze in Puglia (Monopoli/Capitolo) – Sintesi 2025
1. Registrazione obbligatoria nel DMS Puglia
Tutte le locazioni turistiche e case vacanza devono essere registrate nella piattaforma digitale DMS Puglia per comparire nel Registro regionale.
2. Codice Identificativo (CIS / CIN)
Ogni immobile deve possedere un codice identificativo.
Il codice deve essere esposto in ogni annuncio o pubblicità (online e offline).
3. SCIA o CIA
• SCIA obbligatoria per attività imprenditoriali.
• CIA per locazioni turistiche o case vacanze non imprenditoriali.
4. Polizza assicurativa
È richiesta una polizza di responsabilità civile verso gli ospiti.
5. Comunicazioni obbligatorie
• Tassa di soggiorno al Comune di Monopoli.
• Comunicazione ospiti al Portale Alloggiati Web.
6. Limiti per case vacanza non imprenditoriali
Massimo 3 immobili gestibili in forma non professionale.
7. Sanzioni
Da 500 a 3000 € per mancata esposizione del CIS/CIN.
Possibile sospensione attività in caso di mancanza di SCIA/CIA o registrazione nel DMS